Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 70a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAgr:



Art. 70a LAgr dal 2025

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Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

  • a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;
  • b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
  • c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;
  • d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;
  • e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
  • f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;
  • g. il gestore non supera un determinato limite d’età;
  • h. il gestore possiede una formazione agricola.
  • i. (1) il coniuge o il partner registrato del gestore dispone quanto ad assicurazioni sociali di una copertura personale, sempreché collabori regolarmente e in misura considerevole nell’azienda.
  • 2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

  • a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
  • b. un bilancio di concimazione equilibrato;
  • c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
  • d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966 (2) sulla protezione della natura e del paesaggio;
  • e. un avvicendamento disciplinato delle colture;
  • f. un’adeguata protezione del suolo;
  • g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.
  • 3 Il Consiglio federale:

  • a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;
  • b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;
  • c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;
  • d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;
  • e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
  • f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.
  • g. (1) concretizza i criteri riguardanti la copertura quanto ad assicurazioni sociali di cui al capoverso 1 lettera i.
  • 4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

    5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

    (1) (3)
    (2) RS 451
    (3) Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-3134/2023Direktzahlungen und Ökobeiträgeühren; Vorinstanz; Beschwerdeführende; Beschwerdeführenden; Recht; Kürzung; Pferde; Entscheid; Bundes; Erstinstanz; Direktzahlungen; Urteil; Verfahren; Einstreu; Verfügung; Basis; Kontrolle; Tiere; Fläche; Basisbeitrag; Pferdegruppe; Sachverhalt; Gehör; Punkt; Kontrollkosten; Berechnung
    B-2249/2023Direktzahlungen und ÖkobeiträgeWitterung; Quot;; Tiere; Vorinstanz; Witterungs; Witterungsschutz; Verfügung; Kontrolle; Bundes; Recht; Entscheid; Gewässer; Erstinstanz; Schutz; Gewässers; Kürzung; Gewässerschutz; Zusammenhang; Schafe; Bundesverwaltungsgericht; TSchV; Tieren; Nässe; Vertrauen; Tierschutz; Direktzahlungen; Veterinärdienst