Art. 70a LAgr dal 2025
Art. 70a Condizioni
1 I pagamenti diretti sono versati se:a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;g. il gestore non supera un determinato limite d’età;h. il gestore possiede una formazione agricola.i. (1) il coniuge o il partner registrato del gestore dispone quanto ad assicurazioni sociali di una copertura personale, sempreché collabori regolarmente e in misura considerevole nell’azienda.
2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;b. un bilancio di concimazione equilibrato;c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966 (2) sulla protezione della natura e del paesaggio;e. un avvicendamento disciplinato delle colture;f. un’adeguata protezione del suolo;g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.
3 Il Consiglio federale:a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.g. (1) concretizza i criteri riguardanti la copertura quanto ad assicurazioni sociali di cui al capoverso 1 lettera i.
4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.
5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.
(1) (3)
(2) [RS 451]
(3) Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.