OR Art. 702 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 702 OR dal 2025
Art. 702 Misure preparatorie; processo verbale (1)
1 Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.
2 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:1. la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;2. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;3. le deliberazioni e i risultati delle nomine;4. le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;5. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;6. i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale. (2)
3 Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale. (2)
4 Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale. (4)
5 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(4) (5)
(5) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.