Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 700
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 700 OR dal 2024
Art. 700 Contenuto della convocazione (1)
1 Il consiglio d’amministrazione comunica agli azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2 Nella convocazione sono indicati:1. la data, l’ora d’inizio, la forma e il luogo dell’assemblea generale;2. gli oggetti all’ordine del giorno;3. le proposte del consiglio d’amministrazione e, nelle societ le cui azioni sono quotate in borsa, una breve motivazione delle stesse;4. se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione;5. se del caso, il nome e l’indirizzo del rappresentante indipendente.
3 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché gli oggetti all’ordine del giorno rispettino il principio dell’unit della materia e fornisce all’assemblea generale tutte le informazioni necessarie ai fini delle deliberazioni.
4 Nella convocazione il consiglio d’amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all’ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti informazioni complementari secondo altre modalit .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.