Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 70

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 70 REDD dal 2022

Art. 70 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 70 Rendiconto delle udienze

1. Se la Camera decide in tal senso, viene steso un rendiconto delle udienze a cura del cancelliere. Il rendiconto contiene:

  • a) la composizione della Camera;
  • b) l’elenco dei comparenti;
  • c) il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte acquisite;
  • d) il testo di ogni decisione pronunciata in udienza.
  • 2. Qualora tutto o parte del rendiconto sia redatto in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.3. Ai rappresentanti delle parti viene comunicata una copia del rendiconto per poterla correggere, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della Camera, senza tuttavia alterare il senso e la portata di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su indicazione del presidente della Camera, i termini di cui all’uopo dispongono i rappresentanti delle parti.4. Dopo le correzioni, il rendiconto è firmato dal presidente della Camera e dal cancelliere; fa fede il suo contenuto.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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