Art. 7 LCart dal 2023
Art. 7 Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa (1)
1 Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali. (1)
2 Costituiscono in particolare pratiche del genere:a. il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell’acquisto);b. la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali;c. l’imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate;d. la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;e. la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico;f. la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner;g. (3) la limitazione della possibilit per i richiedenti di approvvigionarsi all’estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all’estero.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 576]; [FF 2019 4059]).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 576]; [FF 2019 4059]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.