Art. 7 LADI1 dal 2024
Art. 7 Titolo terzo: PrestazioniCapitolo 1: Generi di prestazioni (1)
1 Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:a. una consulenza e un collocamento efficienti;b. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;c. altri provvedimenti nel quadro della presente legge. (2)
2 Essa versa le seguenti prestazioni:a. indennit di disoccupazione;b. (3) ...c. indennit per lavoro ridotto;d. indennit per intemperie;e. indennit nel caso d’insolvenza del datore di lavoro (indennit per insolvenza).
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(3) Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
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