Art. 680 CCS dal 2025

Art. 680 Restrizioni
1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2 La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l’atto pubblico e l’inscrizione nel registro fondiario.
3 Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.