Art. 66b LAM dal 2024
Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia
1 I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l’80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio:a. cura medica (art. 16 e 18a);b. spese di viaggio e di soccorso (art. 19);c. cure a domicilio e cure (art. 20);d. mezzi ausiliari (art. 21);e. spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato.
2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.
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