Art. 664 CCS dal 2024

Art. 664 6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranit dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla propriet privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.
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