Art. 66 LADI1 dal 2024

Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione (1)
1 Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacit lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.
2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. (2)
3 Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima met della durata prevista. (4) (5)
4 Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(4) Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
(5) (6)
(6) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
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