Art. 66 LPGA dal 2024
Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi
1 Le rendite e le indennit in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2 Le rendite e le indennit in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:a. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidit ;b. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit secondo la legge federale del 25 giugno 1982 (1) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit (LPP).
3 Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;b. dall’assicurazione per l’invalidit o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
(1) [RS 831.40]
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