LAINF Art. 65b - Personale

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 65b LAINF dal 2024

Art. 65b Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 65b (1) Personale

1 Il personale dell’INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO (2) .

2 Il consiglio dell’INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers (3) si applica per analogia.

3 Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell’INSAI.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attivit accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
(2) RS 220
(3) RS 172.220.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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