Art. 65b LPP dal 2022
Art. 65b (1) Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:a. delle riserve per coprire i rischi attuariali;b. di altre riserve volte a garantire la sicurezza del finanziamento;c. delle riserve di fluttuazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.