OR Art. 650 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 650 OR dal 2024
Art. 650 Aumento ordinario 1. Deliberazione dell’assemblea generale (1)
1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.
2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:1. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;2. il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;3. il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;4. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della societ ;5. in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;6. la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;7. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;8. ogni limitazione della trasferibilit delle nuove azioni nominative;9. ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;10. le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.
3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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