Art. 65 CPP dal 2023

Art. 65 Impugnabilit delle disposizioni ordinatorie del giudice
1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.
2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorit giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.