Art. 646 CCS dal 2024

Art. 646 I. Compropriet
1 Più persone che abbiano per frazioni la propriet di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2 Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3 Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.