Art. 64 ORC dal 2024
Art. 64 Revoca dello scioglimento
1 Se l’assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l’iscrizione.
2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;b. la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio;
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene: (1) a. il fatto che lo scioglimento viene revocato; b. la data della deliberazione dell’assemblea generale;c. (1) la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;d. le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte;e. nel caso di una limitazione della trasferibilit delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.