Art. 63 LPGA dal 2024

Art. 63 Capitolo 5: Regole di coordinamento
1 Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali.
2 L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidit sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale.
3 Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.