Art. 62a REDD dal 2022
Art. 62a Dichiarazione unilaterale
1. a) Nel caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole fatta in virtù dell’articolo 62 del presente regolamento, la Parte contraente interessata può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo basata sull’articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione. b) Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall’impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. c) Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo deve essere fatta nell’ambito di una procedura pubblica e in contraddittorio, condotta separatamente dall’eventuale procedura di composizione amichevole prevista dall’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione e dall’articolo 62 paragrafo 2 del presente regolamento e nel rispetto della riservatezza stessa.2. Se ciò è giustificato da circostanze eccezionali, la richiesta e la dichiarazione che la accompagna possono essere presentate alla Corte anche se non è stato messo in atto in via preliminare alcun tentativo di composizione amichevole. 3. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l’esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo, in tutto o in parte, anche qualora il ricorrente auspichi che essa prosegua l’esame del ricorso.4. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla procedura prevista dall’articolo 54a del presente regolamento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.