Art. 62 LCaGi dal 2025
Art. 62 Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri e alla Segreteria di Stato della migrazione
1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);b. i procedimenti penali pendenti (art. 24). (1)
1bis Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);b. i procedimenti penali pendenti (art. 24);c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria;d. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;e. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l’espulsione. (2)
2 I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l’esecuzione della LStrI (3) , della legge del 20 giugno 2014 (4) sulla cittadinanza o della LAsi (5) . (6)
3 La comunicazione è effettuata indicando il numero AVS.
(1) Nuovo testo guista l’all. della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 646], [683]; [FF 2020 3117]).
(2) Introdotto dall’all. della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 646], [683]; [FF 2020 3117]).
(3) [RS 142.20]
(4) [RS 141.0]
(5) [RS 142.31]
(6) Testo giusta l’all. 2 n. 2, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 600]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.