Art. 62 CPP dal 2024

Art. 62 Compiti generali
1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2 Nella procedura dinanzi a un’autorit giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.