Art. 62 LAM dal 2024

Art. 62 Prevenzione delle affezioni
1 L’assicurazione militare promuove e sostiene i provvedimenti intesi a prevenire affezioni.
2 Collabora con gli organi competenti, in particolare con quelli dell’esercito e della protezione civile. (1)
3 Può partecipare alle spese dei provvedimenti intesi a prevenire le affezioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1390; FF 1993 IV 534).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.