Art. 62 LPGA dal 2024

Art. 62 (1) Tribunale federale
1 Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 (2) sul Tribunale federale.
2 Per l’esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l’articolo 54.
(1) Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).(2) RS 173.110
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