Art. 610 CCS dal 2024

Art. 610 I. Parit di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divisione della eredit .
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredit sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.