Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 61

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 61 LCaGi dal 2025

Art. 61 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 61 Comunicazioni al servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Il Servizio del casellario giudiziale trasmette al servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati le copie elettroniche delle sentenze originarie svizzere (art. 22 cpv. 1) necessarie per lo svolgimento delle procedure di ripartizione secondo la legge federale del 19 marzo 2004 (1) sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, se è stata ordinata la confisca di valori patrimoniali il cui importo lordo è di almeno 100 000 franchi.

(1) RS 312.4

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.