Art. 61 LDP dal 2022

Art. 61 Firma
1 L’avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio cognome e i propri nomi sulla lista e inoltre apporvi la firma. (1)
2 L’avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all’accertamento della sua identit , come data di nascita e indirizzo. (1)
3 Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.
(1) (3)(2) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.