LDP Art. 60 - Lista delle firme

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 60 LDP dal 2022

Art. 60 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 60 Lista delle firme

1 La lista delle firme (su foglio, pagina o cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni: (1)

  • a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
  • b. l’atto legislativo, con la data della decisione dell’Assemblea federale;
  • c. (1) la punibilit di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 Codice penale svizzero, CP (3) ) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP).
  • 2 Se sono presentate più domande, ognuna dev’essere oggetto di un’apposita lista di firme. Le liste di firme per più iniziative possono figurare sulla medesima pagina se separabili in vista del deposito. (4)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
    (3) RS 311.0
    (4) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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