Art. 60 LFPr dal 2024

Art. Fondo per la formazione professionale 60
1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale.
2 Le organizzazioni delineano l’obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione specifica al settore professionale. (1)
3 Su richiesta dell’organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione. Le disposizioni della legge federale del 28 settembre 1956 (2) concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro si applicano per analogia.
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5 Il genere e l’importo dei contributi di formazione sono determinati in funzione dell’importo dei contributi versati dai membri dell’organizzazione corrispondente per coprire le spese della formazione professionale. Il Consiglio federale ne determina l’importo massimo; può differenziare il contributo massimo in funzione dei rami interessati.
6 Le aziende che partecipano gi alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un’associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, non possono essere obbligate a effettuare ulteriori versamenti a un fondo a favore della formazione professionale dichiarato di obbligatoriet generale.
7 La SEFRI esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatoriet generale. L’ordinanza disciplina i dettagli della presentazione dei conti e della revisione.
(1) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).(2) RS 221.215.311
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.