Legge federale sugli appalti pubblici (LMP)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 60 LMP dal 2022

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Art. 60 Capitolo 10: Disposizioni finali Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all’ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all’articolo 50.

2 Nell’emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali.

3 La Confederazione può partecipare all’organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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