Art. 6 CPC dal 2023

Art. 6 Tribunale commerciale
1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
2
3 Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.
4
5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
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