Art. 59c LADI1 dal 2024

Art. 59c (1) Competenza e procedura
1 Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.
2 Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.
3 Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.
4 Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.
5 Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualit dei provvedimenti di formazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.