ONC Art. 59b - Intervalli di manutenzione

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 59b ONC dal 2025

Art. 59b Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 59b (1) Intervalli di manutenzione

1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:

  • a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
  • 1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
  • 2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;
  • b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;
  • c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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