Art. 59b ONC dal 2025
Art. 59b (1) Intervalli di manutenzione
1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 7085]).
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