Art. 59a ONC dal 2025
Art. 59a (1) Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento
1 Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:a. gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);b. gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata, il cui genere di costruzione permette velocità massime inferiori a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;c. i carri di lavoro agricoli e forestali;d. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;e. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.
2 Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:a. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3;b. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4;c. autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 1985 ([RU 1985 1841]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 7085]).
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