Art. 59 OETV dal 2025

Art. 59 Ruote di scorta, ruote d’emergenza, pneumatici invernali
1 Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo.
2 In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M1 sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144. (1)
3
4 Per gli pneumatici invernali di cui al capoverso 3 il rivenditore deve consegnare un bollino recante un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici. (3)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.