Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 59

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 59 OETV dal 2025

Art. 59 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 59 Ruote di scorta, ruote d’emergenza, pneumatici invernali

1 Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo.

2 In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M1 sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144. (1)

3 Gli pneumatici invernali non adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo devono:

  • a. per gli autoveicoli: essere contrassegnati con il simbolo del fiocco di neve di cui all’appendice 7 allegato 1 del regolamento UNECE n. 117 ed essere adatti a una velocità di almeno 160 km/h;
  • b. per i motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore: recare l’indicazione suppletiva M+S ed essere adatti a una velocità di almeno 130 km/h. (2)
  • 4 Per gli pneumatici invernali di cui al capoverso 3 il rivenditore deve consegnare un bollino recante un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici. (3)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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