Art. 59 LCaGi dal 2025
Art. 59 (1) Comunicazioni all’Aggruppamento Difesa
1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all’Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all’obbligo di leva, militari e persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:a. le sentenze originarie svizzere per un crimine o un delitto;b. le sentenze originarie straniere;c. le misure privative della libertà;d. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova;e. (2) procedimenti penali pendenti.
2 L’Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati comunicati per esaminare:a. una decisione di non reclutamento, un’ammissione al reclutamento, un’esclusione dall’esercito, una riammissione nell’esercito, una degradazione o l’idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM (3) ;b. i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo la LM;c. un’esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002 (4) sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
3 La comunicazione è effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 1 sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell’interessato.
(1) Testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 600]).
(2) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 725]; [FF 2021 2198]).
(3) [RS 510.10]
(4) [RS 520.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.