Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 59

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 59 LCaGi dal 2025

Art. 59 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 59 (1) Comunicazioni all’Aggruppamento Difesa

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all’Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all’obbligo di leva, militari e persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:

  • a. le sentenze originarie svizzere per un crimine o un delitto;
  • b. le sentenze originarie straniere;
  • c. le misure privative della libertà;
  • d. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova;
  • e. (2) procedimenti penali pendenti.
  • 2 L’Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati comunicati per esaminare:

  • a. una decisione di non reclutamento, un’ammissione al reclutamento, un’esclusione dall’esercito, una riammissione nell’esercito, una degradazione o l’idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM (3) ;
  • b. i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo la LM;
  • c. un’esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002 (4) sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
  • 3 La comunicazione è effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 1 sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell’interessato.

    (1) Testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600).
    (2) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
    (3) RS 510.10
    (4) RS 520.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.