Art. 59 LIFD dal 2024
Art. 59 Oneri giustificati dall’uso commerciale
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:a. (1) le imposte federali, cantonali e comunali;b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;c. (2) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilit pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c);d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le societ d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;e. (3) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;f. (4) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente:a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;c. le multe;d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. (5)
3 Se pronunciate da autorit penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; ob. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge. (6)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 ([RU 2005 4545]; [FF 2003 7053 ][7093]).
(3) Introdotta dal n. I 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2014 1105]; [FF 2011 2365]).
(4) Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilit fiscale delle retribuzioni corruttive ([RU 2000 2147]; [FF 1997 II 852], [IV 1072]). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
(6) Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
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