Art. 59 LADI1 dal 2024
Art. 59 (1) Principi
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). (2)
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60. (2)
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi. (2)
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:a. migliorare l’idoneit al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; od. offrire la possibilit di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; eb. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennit di disoccupazione. (2)
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidit nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio. (6)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 ([RU 2011 1167]; [FF 2008 6761]).
(6) Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.