Art. 58 ONC dal 2025

Art. 58 Misure di protezione
1 Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi. (1)
2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli, di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d’ingombro. (2)
3 Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.
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5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m. (5)
6 I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV (6) ) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con una velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore. (7)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
(6) RS 741.41
(7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.