Art. 58 LCaGi dal 2025

Art. 58 Comunicazione automatica di dati di VOSTRA ad autorità Comunicazioni all’Ufficio federale di statistica
Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all’Ufficio federale di statistica, in forma elettronica, i dati di VOSTRA necessari per l’elaborazione di statistiche ai sensi della LStat (1) .
(1) RS 431.01Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.