Art. 58 ORC dal 2024

Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare precedente
Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L’articolo 57 si applica a titolo complementare.
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