Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 57c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 57c LCStr dal 2024

Art. 57c Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 57c Gestione del traffico da parte della Confederazione (1)

1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi.

2 La Confederazione può:

  • a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali;
  • b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la fluidit del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane salvo l’articolo 3 capoverso 6;
  • c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurezza e la fluidit del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 1999 (2) sul trasferimento del traffico.
  • 3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di gestione del traffico.

    4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

    5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

    6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti.

    7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori.

    8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico.

    (1) Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
    (2) [RU 2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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