Art. 57 LEF dal 2024

Art. 57 Durata (1)
1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio. (2)
2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione. (2)
4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualit di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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