Legge sulla formazione professionale (LFPr) Art. 56b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LFPr:



Art. 56b LFPr dal 2024

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Art. 56b (1) Sistema d’informazione

1 La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per controllare il versamento dei contributi di cui all’articolo 56a nonché per elaborare e valutare le relative statistiche.

2 Nel sistema d’informazione la SEFRI tratta i dati seguenti:

  • a. informazioni per l’identificazione dei beneficiari dei contribuiti di cui all’articolo 56a capoversi 1 e 4;
  • b. informazioni per l’identificazione delle persone che hanno sostenuto gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all’articolo 28;
  • c. (2) ...
  • d. informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l’articolo 56a capoversi 1 e 4;
  • e. informazioni sui corsi di preparazione seguiti;
  • f. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.
  • 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’organizzazione e sulla gestione del sistema d’informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati.

    4 Può affidare a terzi la gestione del sistema d’informazione e il trattamento dei dati.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701).
    (2) Abrogata dall’all. n. 8 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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