Art. 56 LAINF dal 2024

Art. 56 Capitolo 2: Collaborazione e tariffe
1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi . (1) Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio. (2) (3)
2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale. (2)
3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.
4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).(2) (4)
(3) Vedi anche l’art. 1 dell’O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2).
(4) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(5) RS 832.10
(6) (7)
(7) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).
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