Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 56

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 56 LPPC dal 2025

Art. 56 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 56 Infrastruttura per l’istruzione

1 L’UFPP gestisce un centro nazionale d’istruzione della protezione civile.

2 I Cantoni comunicano all’UFPP la soppressione di centri cantonali d’istruzione della protezione civile.

3 In caso di soppressione di un centro cantonale d’istruzione della protezione civile, i sussidi federali non devono essere rimborsati alla Confederazione; sono eccettuati i sussidi federali concessi per l’acquisto di terreni, nella misura in cui il terreno sia alienato con utile.


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