Art. 557 CCS dal 2024

Art. 557 II. Pubblicazione
1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorit competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorit .
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorit e dalla medesima pubblicati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.