Art. 555 CCS dal 2022

Art. 555 II. Eredi ignoti
1 Quando l’autorit sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.
2 Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l’autorit non ne conosce alcuno, l’eredit decade a favore dell’ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d’eredit .
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