Art. 55 LCaGi dal 2025

Art. 55 Estratto specifico per privati
1 Chiunque offre un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili oppure inerente al settore sanitario e implicante un contatto diretto con i pazienti, o funge da intermediario per una siffatta attività, può esigere da chi vi si candida o la esercita la presentazione di un estratto specifico per privati al fine di esaminarne la reputazione. (1)
2 L’estratto può essere utilizzato e trasmesso ad altri soltanto per lo scopo di cui ai capoversi 1 e 1bis. (1)
3 Alla richiesta di estratti specifici per privati si applicano le condizioni di cui all’articolo 54.
4 Alla richiesta va inoltre allegato un modulo ufficiale nel quale l’offerente o intermediario ai sensi del capoverso 1 o l’autorità ai sensi del capoverso 1bis conferma che l’interessato si candida per un’attività secondo il capoverso 1 o la esercita oppure necessita di un’autorizzazione per tale attività e a tal fine deve presentare l’estratto specifico per privati. (1)
(1) (3)(2) Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost.), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5509).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost.), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5509).
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