LCaGi Art. 55 - Estratto specifico per privati

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 55 LCaGi dal 2025

Art. 55 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 55 Estratto specifico per privati

1 Chiunque offre un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili oppure inerente al settore sanitario e implicante un contatto diretto con i pazienti, o funge da intermediario per una siffatta attività, può esigere da chi vi si candida o la esercita la presentazione di un estratto specifico per privati al fine di esaminarne la reputazione. (1)

1bis Può esigere dall’interessato la presentazione di un estratto specifico per privati anche l’autorità cui compete il rilascio o la revoca di un’autorizzazione concernente un’attività ai sensi del capoverso 1. (2)

2 L’estratto può essere utilizzato e trasmesso ad altri soltanto per lo scopo di cui ai capoversi 1 e 1bis. (1)

3 Alla richiesta di estratti specifici per privati si applicano le condizioni di cui all’articolo 54.

4 Alla richiesta va inoltre allegato un modulo ufficiale nel quale l’offerente o intermediario ai sensi del capoverso 1 o l’autorità ai sensi del capoverso 1bis conferma che l’interessato si candida per un’attività secondo il capoverso 1 o la esercita oppure necessita di un’autorizzazione per tale attività e a tal fine deve presentare l’estratto specifico per privati. (1)

(1) (3)
(2) Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost.), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5509).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost.), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5509).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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