Art. 55 LAM dal 2024

Art. 55 Rendite per genitori
1 Se il defunto non ha lasciato né coniuge né figli aventi diritto a una rendita o se tale diritto è venuto a cessare, i genitori sono legittimati alla rendita nella misura in cui ne sussista il bisogno.
2 A ciascuno dei genitori è concessa una rendita pari al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
3 Nel caso di modificazione rilevante della situazione economica dell’avente diritto, la rendita può essere rideterminata o soppressa d’ufficio o su domanda.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.