Art. 54a LAINF dal 2024

Art. 54a (1) Obbligo di informare del fornitore di prestazioni
Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicit della prestazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2760; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.